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Cambiano le imposte sui trasferimenti di immobili dal 2014.

L’art. 10 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, in parte modificato con l’art. 26 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con legge 8 novembre 2013, n. 128 ha ridisegnato, a partire dall’1 gennaio 2014, la tassazione indiretta di registro, ipotecaria e catastale.

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Il comma 2 dell’art. 26 prevede che “ l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200 ”.


Il successivo comma 3 di espone “Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data”.


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Modifiche all’imposizione proporzionale


È stata semplificata la tassazione degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, dei provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e dei trasferimenti coattivi, prevedendo un’aliquota unica nella misura del 9 per cento.


L’aliquota è ridotta al 2 per cento nel caso in cui il trasferimento abbia per oggetto la “prima casa”, ad eccezione di quelle della categoria catastale A1, A8 e A9.


Sono state invece soppresse tutte le altre esenzioni ed agevolazioni in vigore, anche se previste da leggi speciali: ad esempio, le agevolazioni per l’acquisto di immobile ricompresi in piani particolareggiati, le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, le agevolazioni previste per le ONLUS, ecc.


In ogni caso, comunque, l’imposta non può essere mai inferiore a 1.000,00 euro, a cui andranno sempre aggiunte le imposte ipotecaria e catastale, nella misura fissa di euro 50,00 ciascuna. Non sono invece dovute, in questi casi, l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e la tassa ipotecaria.

Gli organi istituzionali impegnati in questa “semplificazione” non hanno però preso in considerazione i probabili danni che potrebbe portare al Cittadino questa mancanza di garanzie di legalità nell’ambito dei trasferimenti immobiliari, dei contratti, delle società, dei finanziamenti e del diritto della famiglia.

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